Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai sensi dell’art. 37 comma 10 del D.Lgs. 81/08, ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, tale da permettergli di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti nell’ambiente di lavoro nel quale esercita la propria rappresentanza. Le modalità, la durata e i contenuti di tale formazione sono definiti dal comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, che prevede 32 ore di formazione di cui almeno 12 sui rischi specifici presenti in azienda. E’ prevista una verifica finale dell’apprendimento. La formazione è soggetta ad aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore annue per imprese da 15 a 50 lavoratori e 8 ore annue per imprese che occupano più di 50 lavoratori.
RLS
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