INCARICATI
DELLA
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Il D.Lgs. 81/08 istituisce una serie di “figure” (peraltro già previste dal D.Lgs. 626/94 e s.m. e i.) deputate ad attuare la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e a definire le strategie di prevenzione in collaborazione con i vari datori di lavoro.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dai rischi deve essere nominato in ogni azienda o unità produttiva ed in quelle aventi dimensioni di una certa entità è normalmente coadiuvato dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) dai rischi.
In ogni azienda deve inoltre essere obbligatoriamente eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Solo nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori è consentito al datore di lavoro avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Un’altra “figura” fondamentale in materia di salute e sicurezza è il Coordinatore della Sicurezza dei Lavori nei cantieri edili. Si tratta in realtà di due distinte figure, il Coordinatore in fase di progettazione dell’opera ed il Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, ruolo che comunque può essere ricoperto da un unico professionista. Infatti, anche i requisiti richiesti per poter esercitare le funzioni di Coordinatore sono comuni alle due figure, benché poi abbiano, nel contesto della realizzazione dell’opera, attribuzioni ed obblighi in materia di sicurezza sostanzialmente diversi.
RSPP
ASPP
RLS
Coordinatore