Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) nelle ipotesi previste dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08, dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Tale facoltà è prevista nei seguenti casi:
1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori
Il datore di lavoro che intende svolgere suddetti compiti, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo i contenuti minimi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. I percorsi formativi sono articolati in moduli associati ai tre differenti livelli di rischio previsti dalla classificazione ATECO:
basso 16 ore,
medio 32 ore,
alto 48 ore.
L'aggiornamento ha periodicità quinquennale e durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra citati: basso 6 ore, medio 10 ore e alto 14 ore. In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti, i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Corso di formazione per
RSPP
DATORE DI LAVORO
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