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ATTREZZATURE DI LAVORO

Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’ Accordo sancisce l’obbligo per i datori di lavoro di tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/08, nonché per i soggetti di cui all’art. 21 comma 1 dello stesso D.Lgs. (componenti delle imprese familiari, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti), di sottoporre a specifici corsi di formazione e addestramento (la cui durata e contenuti sono definiti dall’Accordo stesso) tutti i lavoratori incaricati dell’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro. L’inadempienza da parte del datore di lavoro ai suddetti obblighi può comportare per lo stesso una sanzione da 2.500 a 6.400 euro. Le attrezzature di lavoro in questione, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, sono le seguenti: Trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli;           Macchine movimento terra; Piattaforme di lavoro mobili elevabili; Gru a torre; Gru mobili (autogru a braccio); Gru per autocarro; Carrelli elevatori semoventi  e Pompe per calcestruzzo.

Vi sono poi altre attrezzature di lavoro per le quali era già richiesta una specifica formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08. Infatti, devono essere formati ed addestrati i lavoratori e i preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi metallici e dei trabattelli.

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