Per l’abilitazione all’uso dei carrelli elevatori l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 prevede un percorso formativo composto da una parte teorica della durata di 8 ore, comune a tutte le tipologie di carrello elevatore individuate dall’Accordo stesso.
Il modulo teorico deve poi essere integrato con almeno uno dei tre moduli pratici specifici, delle durata di 4 ore ciascuno, contemplati per le seguenti tipologie di carrello elevatore:
• carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile;
• carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi;
• carrelli semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.
E’ possibile conseguire l’abilitazione per tutte e tre le elencate tipologie di carrello elevatore semovente frequentando un unico modulo pratico integrato della durata di 8 ore.
Il conseguimento dell’attestato di abilitazione è subordinato al superamento di un esame intermedio e di un esame pratico finale.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’Accordo erano già incaricati dell'uso di carrelli elevatori semoventi, devono effettuare i corsi di formazione entro 2 anni a far data dal 12 marzo 2013. Viceversa, i lavoratori che vengono incaricati dell’uso dei carrelli elevatori semoventi successivamente al 12 marzo 2013 dovranno acquisire l’abilitazione alla conduzione del carrello elevatore prima di essere adibiti all’uso dello stesso.
L'abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni partecipando a specifici corsi di aggiornamento della durata di 4 ore.
CARRELLI
ELEVATORI
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