Quando si parla di ambiente sospetto di inquinamento o confinato, ci si riferisce in particolare a tutte le attività lavorative che hanno luogo in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri.
In data 23 novembre 2011 è entrato in vigore il D.P.R. n. 177/11 sulla qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati. Il Decreto, rubricato "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", stabilisce i requisiti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nei citati ambienti. Vengono così definiti precisi obblighi in tema possesso di idonei DPI e attrezzature di lavoro da parte delle imprese appaltatrici, attuazione di specifiche procedure di sicurezza ed emergenza e soprattutto in tema di formazione e addestramento dei lavoratori destinati ad operare in tali ambienti e dei preposti destinati a vigilare sull’operato dei citati lavoratori.
Le imprese appaltatrici devono pertanto provvedere a sottoporre i propri lavoratori a corsi di formazione e addestramento che contemplino i contenuti formativi di cui al D.Lgs. 177/11 ed agli art. 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., per poter operare all’interno di ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Tale obbligo formativo vige anche per i lavoratori autonomi.
Il percorso didattico formativo ha una durata complessiva di 16 ore e si articola in un modulo teorico della durata di 8 ore, propedeutico alla frequenza del successivo modulo pratico che ha durata di 8 ore.
AMBIENTI CONFINATI
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