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Il D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di nominare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso (art. 18 comma 1 lett. b). Sempre ai sensi dello stesso D.Lgs. i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso devono ricevere un’adeguata e specifica formazione (art. 37 comma 9).

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la relativa formazione sono stabiliti dal D.M. 15 luglio 2003 n.388.

E' dunque obbligo di ogni azienda nominare un numero sufficiente di lavoratori addetti al Primo Soccorso aziendale tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda stessa, nonché delle altre eventuali persone presenti nei luoghi di lavoro (art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/08). Per definire le caratteristiche delle attrezzature di primo soccorso ed il percorso formativo degli addetti le aziende vengono classificate, ai sensi  del D.M. 15 luglio 2003 n.388, in tre “Gruppi di rischio”: A, B e C. Per gli addetti delle aziende del Gruppo A il percorso formativo prevede la frequenza ad un corso di 16 ore ed un aggiornamento triennale di 6 ore, mentre per le aziende dei Gruppi B e C è prevista la frequenza ad un corso di 12 ore ed un aggiornamento triennale di 4 ore.

Per individuare il Gruppo di appartenenza della propria azienda, che varia in funzione dell’indice infortunistico INAIL e del numero di lavoratori dipendenti, consultare la tabella in pdf di seguito riportata.

Addetti al Primo Soccorso aziendale

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AZIENDE GRUPPO A
AZIENDE GRUPPI B, C
AGGIORNAMENTO AZIENDE GRUPPO A
AGGIORNAMENTO AZIENDE GRUPPI B, C

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