Il D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di nominare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, nonché di gestione dell’emergenza (art. 18 comma 1 lett. b). Sempre ai sensi dello stesso D.Lgs., i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico (art. 37 comma 9). I criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze, nonché i requisiti del personale addetto e la relativa formazione sono stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998.
E' dunque obbligo di ogni azienda nominare un numero sufficiente di lavoratori addetti alla prevenzione incendi tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda stessa (artt. 43 e 46 del D.Lgs. 81/08). Per definire le caratteristiche delle misure di prevenzione e protezione antincendio ed il percorso formativo degli addetti le aziende devono essere classificate, a seguito della valutazione del rischio effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, in aziende a rischio basso, medio ed elevato.
La formazione degli addetti alla prevenzione incendi è soggetta ad aggiornamento secondo quanto dettato dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2011.
Addetti alla Prevenzione Incendi
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